L’associazione per delinquere non è altro che un gruppo di persone che si mettono insieme per commettere dei reati.
In presenza di un impianto motivazionale così logicamente articolato appaiono privi di fondamento i rilievi difensivi con i quali vengono denunciate presunte illogicità della sentenza impugnata mediante mirate estrapolazioni di singoli brani e la loro astrazione dall'intero contesto giustificativo.
In tale prospettiva è stato, innanzitutto, preso in considerazione l'intimo nesso logico esistente tra il seguente complesso di dati, univocamente emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia G.
Fino a quando il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i thanks poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui la condotta partecipativa esterna si esaurisce con il compimento delle attività concordate.
La natura circostanziale e non autonoma della fattispecie (natura denunciata dal fatto che la condotta rilevante è descritta mediante mero rinvio al disposto dell’art. 416, relativamente al concetto di associazione, nonché per i trattamenti sanzionatori, differenziati, ovviamente, in relazione al ruolo svolto nell’ambito associativo) sottopone, infatti, inevitabilmente la medesima configurazione al potenziale giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti, la qual cosa rende il minacciato incremento sanzionatorio meno efficace, anche sotto il profilo generalpreventivo (si faccia mente al fatto, advertisement esempio, che qualche anno fa, in occasione del primo «pacchetto sicurezza», tradottosi nella L.128/2001, si fondò proprio su tale obiezione la scelta di trasformare il furto in abitazione e con strappo da figura aggravata ad ipotesi autonoma di reato). Anche a voler rispettare la scelta del legislatore del 2009 di non «autonomizzare» tale figura associativa, sarebbe stato, quantomeno, opportuno, onde tutelare l’effettività dell’incremento sanzionatorio, introdurre una norma di salvaguardia arrive l’artwork.
Sembra al Collegio di poter cogliere nella riferita descrizione dei contenuti del concorso esterno, il dato che tale nozione trovi coerente e naturale adesione concettuale a quella condotta genericamente definita dalla norma incriminatrice occur "
Orbene: considerando quindi tutti i dati innanzi evidenziati, la diversa condotta tipizzata, la piena autonomia delle because of fattispecie, il diverso dolo for every esse richiesto ed il diverso rapporto che per tali differenze i due reati hanno, sul piano puramente giuridico, con l’istituto del concorso nel reato, appare al Collegio di non soddisfacente congruità ritenere la ipotizzabilità logica e giuridica di un concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 c.p. al pari di quanto ormai ritenuto in riferimento al delitto di cui all’art. 416-bis c.p..
Sotto altro profilo, infine, i rilievi difensivi prendono le mosse da un travisamento del dato probatorio e della motivazione della sentenza impugnata: non è in alcun modo emerso, infatti, che l'assunzione di cariche nelle società di R.
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L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla foundation di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
nine.three. La motivazione della sentenza impugnata è esente dai vizi more info denunciati anche nella parte in cui ha fornito un'interpretazione compiuta ed organica della vicenda del raddoppio delle somme richieste a B., tramite D., da parte dell'associazione mafiosa capeggiata da R. Nel ricostruire la genesi di tale domanda (rimostranze fatte all'interno del sodalizio mafioso da C. a proposito dell'atteggiamento di D. in precedenza ricordato) e le sue finalità, la Corte d'Appello è pervenuta alla conclusione, sorretta da solidi argomenti razionali, che essa non ha in alcun modo inciso sulla natura dell'accordo di protezione concluso nel 1974, sulle sue modalità attuative, proseguite con il ritiro delle somme di denaro presso l'ufficio di D.
La Corte territoriale non aveva reso alcuna logica motivazione sui temi appena ricordati e aveva trascurato una compiuta analisi di quello che appariva un rapporto estremamente teso tra D.
Ritiene ancora utile il Collegio richiamare la recente problematica di respiro Europeo volta alla creazione di un vero e proprio diritto della criminalità organizzata, auspicato dalla risoluzione Europea del 23.10.2013 sul crimine organizzato e sul riciclaggio, la quale fa posto l’esigenza di definire una nozione giuridica di associazione di stampo mafioso comune a tutti gli stati dell’unione (in tali sensi anche risoluzione twenty five.